Provvedimento Agenzia Entrate del 30.01.2026 (3882/2026)

Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 440,   della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma   di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale   per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19   settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di   trasmissione telematica  


Prot. n. 3882/2026

Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 440,

della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma

di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale

per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19

settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di

trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione dei modelli di comunicazione

1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 440,

della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, “legge”), i modelli di

comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato

articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto

forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31

dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il

Mezzogiorno (di seguito, “ZES unica”), di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19

settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre

2023, n. 162 (di seguito, “decreto-legge”), come modificato dall’articolo 1, comma

438, della legge. I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono

essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti

effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028, relativi al credito d’imposta ZES unica.

Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –

1.2. Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il

principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del

2014.

1.3. Con la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 439, primo periodo,

della legge (di seguito, “Comunicazione”), gli operatori economici che intendono

beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16

del decreto-legge, comunicano, nel periodo indicato per ciascuno degli anni 2026,

2027 e 2028 al paragrafo 3.1, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal

1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dell’anno di

riferimento, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture

produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che

ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107,

paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (di

seguito, “TFUE”), e le zone assistite delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo,

ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027,

approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2

dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C(2022) 1545

final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final, del 18 dicembre 2023, C(2023)

8654 final e del 3 ottobre 2024, C(2024) 6797 final.

1.4. La comunicazione di cui all’articolo 1, comma 439, secondo periodo,

della legge (di seguito, “Comunicazione integrativa”), deve essere inviata, a pena

di decadenza dall’agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la

Comunicazione di cui al paragrafo 1.3 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro

il 31 dicembre dell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), degli investimenti

indicati nella Comunicazione precedentemente inviata e non deve indicare un

ammontare di investimenti superiore a quello riportato nella predetta

Comunicazione.

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1.5. Nella Comunicazione integrativa sono indicate anche le acquisizioni di

beni agevolati, effettuate nell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), facenti

parte di investimenti di durata pluriennale avviati a partire dal 2024. Resta fermo

che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre

del predetto anno di riferimento.

1.6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 14, del decreto per il Ministro per gli

affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il

Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 maggio 2024, l’effettivo

sostenimento delle spese dichiarate nella Comunicazione integrativa, e la

corrispondenza delle stesse alle scritture contabili dell’impresa, deve risultare da

apposita certificazione del revisore dei conti dell’impresa o altro revisore abilitato.

1.7. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

2.1. La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili

gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3. Modalità per l’invio della Comunicazione

3.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge, la

Comunicazione è inviata dagli operatori economici:

dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l’ammontare

delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di

sostenere fino al 31 dicembre 2026;

dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l’ammontare

delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di

sostenere fino al 31 dicembre 2027;

3

dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l’ammontare

delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di

sostenere fino al 31 dicembre 2028.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche,

direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della

trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica

della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software

disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro

cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con

l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione

del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3. Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa, per ciascuno

degli anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei termini di cui al paragrafo

3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché

ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La ritrasmissione

nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi

l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non

riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di

autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è

possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella

precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa

sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno

dell’investimento.

3.5. La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione

di cui al paragrafo 3.1. è scartata in fase di accoglienza.

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3.6. La Comunicazione è scartata qualora:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio

della Comunicazione;

b) il codice attività, rientrante nella classificazione ATECO 2025, e il

codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel

quadro B, non corrispondano a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultanti

nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

4. Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa

4.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 439, secondo periodo, della legge, la

Comunicazione integrativa è inviata dagli operatori economici:

dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare l’avvenuta

realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno

2026;

dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare l’avvenuta

realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno

2027;

dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare l’avvenuta

realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno

2028.

I termini di cui al periodo precedente e quelli del paragrafo 3.1 che scadono

il sabato o in un giorno festivo, sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

La Comunicazione integrativa è inviata esclusivamente con modalità

telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto

incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis

e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La

5

trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando

esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul sito internet

4.2. Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa, per

ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei rispettivi termini

di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio

telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.

La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo

scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di

autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il

codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

4.3. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1, è

possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce

integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione

integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate

relative allo stesso anno dell’investimento;

b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale

scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative

precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione per

l’anno di riferimento, ai sensi del comma 439 dell’articolo 1 della legge.

4.4. La Comunicazione integrativa inviata successivamente ai termini di

presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di

cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative

rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte

al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni

dal rilascio dell’apposita ricevuta.

4.5. Si applica il paragrafo 3.2.

4.6. La Comunicazione integrativa è scartata qualora:

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a) si verifichino le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.6;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non

corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto

a quelli indicati nella Comunicazione dello stesso anno;

d) non sia stato compilato il quadro C, né dichiarata l’iscrizione nell’elenco

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’articolo 1, comma 52, della

legge 6 novembre 2012, n. 190, se devono essere effettuati i controlli antimafia.

5. Utilizzo del credito d’imposta

5.1. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto dei

limiti di spesa fissati per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall’articolo 16, comma 6, del

decreto-legge, come modificato dall’articolo 1, comma 438, lettera c), della legge,

il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione

ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5.2. Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura

spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 441, della legge, è utilizzabile a decorrere

dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al

medesimo comma 441 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda

ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa,

con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del

credito d’imposta.

5.3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito

corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture

elettroniche (ad esempio, l’acquisto di immobili da soggetti privati) e/o acquisiti

mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno

lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate

comunica, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, il riconoscimento all’utilizzo

del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione di cui

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al paragrafo 1.6, effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal

fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di

pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma 441, della legge, la

certificazione mediante il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile

gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Nella certificazione

citata al paragrafo 1.6, in presenza di investimenti per i quali sono stati versati e

fatturati acconti, nel rispetto del principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del

Regolamento (UE) n. 651 del 2014, deve essere attestato che le spese fatturate

costituiscono acconto dei predetti investimenti e la certificazione deve essere

inviata tramite il servizio di cui al periodo precedente.

5.4. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente

alla Comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta

riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 441, della legge

sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste

dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo

precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante ai sensi

dell’articolo 1, comma 441, della legge non superiore a 150.000 euro qualora detto

importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES Unica degli

anni precedenti a quello di presentazione della Comunicazione integrativa

spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro.

In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L’Agenzia

delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora

non sussistano motivi ostativi.

5.5. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici

resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti

superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il

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relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha

trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi

telematici dell’Agenzia delle entrate.

c) con la risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 sono state impartite le

istruzioni per la compilazione del modello F24.

6. Controlli antimafia

6.1. Nella Comunicazione integrativa è presente il quadro C – Elenco

soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

6.2. Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo

antimafia risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio

dell’apposita ricevuta la Comunicazione integrativa corretta. Per le Comunicazioni

integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato

riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali

l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da

sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari

conviventi non indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate

trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante

messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice

Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito

presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

6.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo

6.2 il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione

antimafia, una Comunicazione integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro

C, all’indirizzo di posta elettronica certificata cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

Fino all’invio della Comunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del

credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del

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presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della

Comunicazione integrativa corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto

motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al

recupero di quanto indebitamente utilizzato.

6.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la

competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli

documentali sulla certificazione nei casi previsti nel paragrafo 5.3.

7. Trattamento dei dati

7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell’articolo 1, comma 439, della legge, il quale

prevede, al primo periodo, che, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini

della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge, gli

operatori economici trasmettono all’Agenzia delle entrate una Comunicazione

attestante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle

che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre di ciascun anno. Il medesimo

comma prevede, al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione,

gli operatori economici inviano all’Agenzia delle entrate una Comunicazione

integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre di

ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, degli investimenti indicati nella

Comunicazione presentata ai sensi del predetto comma, primo periodo. L’articolo

1, comma 440 della legge, prevede che, con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di Comunicazione e di

Comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e siano definite le modalità

di trasmissione telematica.

7.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

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L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al

quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché

le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella

Comunicazione integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:

– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e

dell’eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione e la Comunicazione

integrativa (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla

verifica antimafia;

– i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa

che presenta la Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a

seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio di

ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla

presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

– i dati contabili relativi al credito d’imposta;

– gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal

beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della

Comunicazione e della Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e

per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione

(articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate

conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento

delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

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7.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1,

lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione e

della Comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici

dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi

di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui

all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed

organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e

necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati

personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

7.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei

diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate ed è parte integrante della Comunicazione e della Comunicazione

integrativa.

7.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla

Comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla

protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 438, della legge ha modificato i commi 1, 4, primo

periodo, e 6, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge, prevedendo un

contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano

investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi

all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella

ZES unica.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge, gli

operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito

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d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge comunicano all’Agenzia delle

entrate l’ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere

negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo prevede, al comma 439,

secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori

economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del

predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia

delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’ammontare delle spese

sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge, con il presente

provvedimento sono approvati gli allegati modelli denominati “Comunicazione

per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” e

“Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli

investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, e sono definite le relative

modalità di trasmissione telematica. I modelli di Comunicazione e di

Comunicazione integrativa e le relative istruzioni costituiscono parte integrante

del presente provvedimento.

I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere

utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta ZES unica per ciascuno

dei tre anni 2026, 2027 e 2028.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

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Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto” (articolo 35);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e

dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di

gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 recante

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative

alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta

sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre

1996, n. 662” (articolo 3, commi 2-bis e 3);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di

protezione dei dati personali, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) del 13 dicembre

2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c);

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni

urgenti per l’economia” (articolo 7, comma 1, lettera h);

14

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,

n. 136”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione” (articolo 1, comma 52);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

(articolo 5, paragrafo 1, lettera f); articolo 6, paragrafo 3, lettera b); articolo 28;

articolo 32; articolo 35);

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di

politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del

Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16);

Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

29 febbraio 2024;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e

il PNRR di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 maggio

2024 recante “Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES

unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei

relativi controlli”;

Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “Disposizioni per il rilancio

dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria” (articolo 1);

15

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”

(articolo 1, commi da 438 a 443).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 gennaio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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