Provvedimento Agenzia Entrate del 30.01.2026 (3873/2026)

Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 446,   della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma   di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle Zone Logistiche   Semplificate- ZLS, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,   con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica  


Prot. n. 3873/2026

Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 446,

della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma

di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle Zone Logistiche

Semplificate- ZLS, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,

con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione dei modelli di comunicazione

1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 446,

della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, “legge”), i modelli di

comunicazione previsti dal comma 445, primo e secondo periodo, del citato

articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di

credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli

anni 2026, 2027 e 2028 nelle Zone Logistiche Semplificate (di seguito, “ZLS”), di

cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (di seguito, “decreto-legge”). I

modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle

imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026,

2027 e 2028, relativi al credito d’imposta ZLS.

1.2. In caso di istituzione di una nuova ZLS o di rimodulazione, in aumento

o in diminuzione, del perimetro di una ZLS già esistente, il credito di imposta di

Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –

cui al punto precedente è riconosciuto per gli investimenti realizzati dalla data del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha istituito la ZLS o

modificato il relativo perimetro ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 4 marzo 2024,

n. 40, e per i quali non siano stati assunti impegni giuridicamente rilevanti anteriori

a tali date.

1.3. Con la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 445, primo periodo,

della legge (di seguito, “Comunicazione”), gli operatori economici che intendono

beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13

del decreto-legge, comunicano, nel periodo indicato per ciascuno degli anni 2026,

2027 e 2028 al paragrafo 3.1, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal

1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dell’anno di

riferimento, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture

produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS, istituite ai sensi

dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma

dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea (di seguito, “TFUE”), così come individuate dalla Carta degli

aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione

europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni

del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final,

del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final e del 3 ottobre 2024, C(2024) 6797 final.

1.4. La comunicazione di cui all’articolo 1, comma 445, secondo periodo,

della legge (di seguito, “Comunicazione integrativa”), deve essere inviata, a pena

di decadenza dall’agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la

Comunicazione di cui al paragrafo 1.3 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro

il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la predetta Comunicazione, degli

investimenti ivi indicati.

1.5. Nella Comunicazione integrativa sono indicati anche:

a) gli acconti versati e fatturati dall’8 maggio 2024 (data di entrata in

vigore del decreto-legge e comunque non prima della data del DPCM

2

istitutivo della ZLS, o di rimodulazione del relativo perimetro, nella quale è

stato effettuato l’investimento), al 31 dicembre dell’anno antecedente a

quello del relativo investimento;

b) le acquisizioni di beni agevolati, effettuate nell’anno di riferimento

(2026, 2027 o 2028), facenti parte di investimenti di durata pluriennale

avviati a partire dal 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo

quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre del predetto anno di

riferimento.

1.6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 14, del decreto del Ministro per gli

affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro

dell’Economia e delle finanze del 30 agosto 2024, l’effettivo sostenimento delle

spese dichiarate nella Comunicazione integrativa, e la corrispondenza delle stesse

alle scritture contabili dell’impresa, deve risultare da apposita certificazione del

revisore dei conti dell’impresa o altro revisore abilitato.

1.7. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

2.1. La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili

gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
3. Modalità per l’invio della Comunicazione

3.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 445, primo periodo, della legge, la

Comunicazione è inviata dagli operatori economici:

dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l’ammontare

delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di

sostenere fino al 31 dicembre 2026;

dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l’ammontare

delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di

sostenere fino al 31 dicembre 2027;

3

dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l’ammontare

delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di

sostenere fino al 31 dicembre 2028.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche,

direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della

trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica

della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software

disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro

cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con

l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione

del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3. Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa per ciascuno degli

anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei rispettivi termini di cui al

paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico,

purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. La

ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto

riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione

non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di

autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è

possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella

precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa

sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno

dell’investimento.

3.5. La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione

di cui al paragrafo 3.1 è scartata in fase di accoglienza.

3.6. La Comunicazione è scartata qualora:

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a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio

della Comunicazione;

b) il codice attività, rientrante nella classificazione ATECO 2025, e il codice

catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B,

non corrispondano a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e risultanti nell’area riservata

del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

4. Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa

4.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 445, secondo periodo, della legge la

Comunicazione integrativa è inviata dagli operatori economici:

dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare l’avvenuta

realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno

2026;

dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare l’avvenuta

realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno

2027;

dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare l’avvenuta

realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno

2028.

I termini di cui al periodo precedente e quelli del paragrafo 3.1 che scadono

il sabato o in un giorno festivo sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

La Comunicazione integrativa è inviata esclusivamente con modalità

telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto

incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis

e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La

trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando

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esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul sito internet

4.2. Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa, per

ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, alla data di scadenza dei rispettivi termini

di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio

telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.

La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo

scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di

autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il

codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

4.3. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1, è

possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce

integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione

integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate,

relative allo stesso anno dell’investimento.

b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale

scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative

precedentemente trasmesse, con conseguente decadenza dall’agevolazione per

l’anno di riferimento, ai sensi del comma 445 dell’articolo 1 della legge.

4.4. La Comunicazione integrativa inviata successivamente ai termini di

presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di

cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative

rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte

al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni

dal rilascio dell’apposita ricevuta.

4.5. Si applica il paragrafo 3.2.

4.6. La Comunicazione integrativa è scartata qualora:

a) si verifichino le ipotesi di cui alle lettere a), e b) del paragrafo 3.6;

6

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non

corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto

a quelli indicati nella Comunicazione dello stesso anno;

d) non sia stato compilato il quadro C, né dichiarata l’iscrizione nell’elenco

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’articolo 1, comma 52, della

legge 6 novembre 2012, n. 190, se devono essere effettuati i controlli antimafia.

5. Utilizzo del credito d’imposta

5.1. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto dei

limiti di spesa fissati per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall’articolo 1, comma 444,

della legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241.

5.2. Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura

spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 447, della legge, è utilizzabile a decorrere

dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al

medesimo comma 447 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda

ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa,

con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del

credito d’imposta.

5.3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito

corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture

elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile

a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale

l’Agenzia delle entrate comunica, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, il

riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale

della certificazione di cui al paragrafo 1.6, effettuata dal Centro Operativo Servizi

Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta

giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma

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447, della legge, la certificazione mediante il servizio “Consegna documenti e

istanze”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Nella certificazione citata al paragrafo 1.6, in presenza di investimenti per i quali

sono stati versati e fatturati acconti dall’8 maggio 2024 (o dalla data istitutiva della

ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento), al 31 dicembre dell’anno

antecedente a quello in cui è stato realizzato l’investimento, deve essere attestato

che le spese fatturate costituiscono acconto dei predetti investimenti e la

certificazione deve essere inviata tramite il servizio di cui al periodo precedente.

5.4. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente

alla Comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta

riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 447, della legge

sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste

dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo

precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante ai sensi

dell’articolo 1, comma 447, della legge non superiore a 150.000 euro qualora detto

importo, sommato ai crediti d’imposta per gli investimenti nella ZLS degli anni

precedenti a quello di presentazione della Comunicazione integrativa spettanti allo

stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è

obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L’Agenzia delle entrate

comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non

sussistano motivi ostativi.

5.5. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici

resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti

superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il

relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha

trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi

telematici dell’Agenzia delle entrate;

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c) con la risoluzione n 10/E del 6 febbraio 2025 sono state impartite le

istruzioni per la compilazione del modello F24.

6. Controlli antimafia

6.1. Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C – Elenco

soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

6.2. Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia

risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio

dell’apposita ricevuta la Comunicazione integrativa corretta. Per le Comunicazioni

integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato

riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali

l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da

sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari

conviventi non indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate

trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante

messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice

Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito

presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

6.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo

6.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione

antimafia, una Comunicazione integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro

C, all’indirizzo di posta elettronica certificata cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

Fino all’invio della Comunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del

credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del

presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della

Comunicazione integrativa corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto

motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al

recupero di quanto indebitamente utilizzato.

9

6.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la

competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli

documentali sulla Certificazione nel caso previsto nel paragrafo 5.3.

7. Trattamento dei dati

7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell’articolo 1, comma 445, della legge, il quale

prevede, al primo periodo, che per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini

della fruizione del credito di cui all’articolo 13 del decreto-legge, gli operatori

economici presentino all’Agenzia delle entrate una Comunicazione attestante

l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che

prevedono di sostenere fino al 31 dicembre di ciascun anno. Il medesimo comma

prevede, al secondo periodo che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli

operatori economici inviano all’Agenzia delle entrate una Comunicazione

integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre di

ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, degli investimenti indicati nella

Comunicazione presentata ai sensi del predetto comma, primo periodo. L’articolo

1, comma 446, della legge, prevede che, con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di Comunicazione e di

Comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e siano definite le modalità

di trasmissione telematica.

7.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al

quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché

le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

10

7.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella

Comunicazione integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:

– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale

soggetto terzo che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es.

rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

– i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che

presenta la Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito

di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio degli anni

2026, 2027 e 2028;

– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla

presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

– i dati contabili relativi al credito d’imposta;

– gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal

beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della

Comunicazione e della Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e

per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione

(articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia

delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo

svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e

riscossione.

7.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1,

lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione e

della Comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici

dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi

11

di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo

3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire

la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità

di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

7.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei

diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate ed è parte integrante della Comunicazione e della Comunicazione

integrativa.

7.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla

Comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla

protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 444, della legge, ha previsto che il credito d’imposta

istituito dall’articolo 13 del decreto-legge è riconosciuto per gli anni 2026, 2027 e

2028, alle imprese che effettuano investimenti relativi all’acquisizione di beni

strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche

Semplificate – ZLS.

Le disposizioni di cui al citato articolo 13 si applicano nel rispetto dei limiti

e delle condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE)

n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in

applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 445, primo periodo, della legge, gli

operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito

d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge comunicano all’Agenzia delle

entrate l’ammontare delle spese sostenute e di quelle che prevedono di sostenere

negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo prevede, al comma 445,

12

secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori

economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del

predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia

delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’ammontare delle spese

sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge, con il presente

provvedimento sono approvati gli allegati modelli denominati “Comunicazione

per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS” e

“Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli

investimenti nelle ZLS”, con le relative istruzioni, e sono definite le relative

modalità di trasmissione telematica. I modelli di Comunicazione e di

Comunicazione integrativa e le relative istruzioni costituiscono parte integrante

del presente provvedimento.

I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere

utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta ZLS per ciascuno dei

tre anni 2026, 2027 e 2028.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

13

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto” (articolo 35);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e

dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di

gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, avente ad

oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni

relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e

all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge

23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 3, commi 2-bis e 3);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di

protezione dei dati personali, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre

2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c);

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni

urgenti per l’economia” (articolo 7, comma 1, lettera h);

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,

n. 136”;

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Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione” (articolo 1, comma 52);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

(articolo 5, paragrafo 1, lettera f); articolo 6, paragrafo 3, lettera b); articolo 28;

articolo32; articolo 35);

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”

(articolo 1, commi da 61 a 65-bis);

Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli

eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (articolo 7);

Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

29 febbraio 2024;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40,

recante il “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi

dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di

politiche di coesione” (articolo 13);

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e

il PNRR di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze 30 agosto 2024,

recante “Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS”;

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Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

(articolo 1, commi da 444 a 447).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma,30 gennaio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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