Provvedimento Agenzia Entrate del 29.01.2026 (36467/2026)

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di   affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e programma delle revisioni   degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo   d’imposta 2026  


Prot. n.

/2026

36467

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di

affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e programma delle revisioni

degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo

d’imposta 2026

IL DIRETTORE DELLAGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici

sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026

1.1. Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017,

n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito,

decreto-legge), i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione

degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2026, da dichiarare da

parte dei contribuenti interessati, sono:

– quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il

periodo d’imposta 2025;

– quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli

per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici

sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2024

approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.

131055 del 17 marzo 2025;

quelli indicati nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

1.2. In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a

partire dal periodo di imposta 2026, a seguito della relativa approvazione con

decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto

1.1.

2. Attività economiche per le quali effettuare la revisione degli indici

sintetici di affidabilità fiscale

2.1. Nell’Allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è

prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ai sensi dell’articolo

9-bis, comma 2 del decreto-legge.

2.2. Atteso quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2-bis del citato

decreto-legge, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve

tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli

stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui

si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività

economiche ATECO.

2.3. Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente e della nuova

classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1°

gennaio 2025, le attività economiche di cui al punto 2.1 sono individuate facendo

riferimento a tale classificazione.

2.4. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività

economiche elencate nell’Allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta

2026, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle

finanze.

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Motivazioni

L’articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge ha previsto che i contribuenti

cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine

di consentire unomogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e

strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto

dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del

Ministro dell’Economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di

determinazione del reddito utilizzato.

Tale disposizione prevede che, con provvedimento del Direttore

dellAgenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dellanno per il quale si

applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al

paragrafo 1, i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei

contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il

periodo di imposta 2026.

Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di

elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.

In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure

sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli

dichiarativi Redditi anche in considerazione di quanto previsto dal richiamato

articolo 9-bis ai commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge.

Al paragrafo 2, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal

citato articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge, individua le ulteriori attività

economiche, indicate nell’Allegato 2, per le quali deve essere effettuata la

revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di

approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, a partire

dall’annualità di imposta 2026.

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Al riguardo, il citato comma 2 prevede che Gli indici sono soggetti a

revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima

revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare

entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche

per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la

revisione.

Al termine delle elaborazioni, atteso anche che l’articolo 9bis, comma 2-

bis del citato decreto-legge, prevede che l’attività di revisione degli indici sintetici

di affidabilità fiscale deve tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione

e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei

comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione

delle attività economiche ATECO, possono essere previsti trasferimenti di codici

di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a

revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Al riguardo, tenuto conto che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la

nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, le attività

economiche indicate nel presente provvedimento, per le quali è prevista la

revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo

riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

Tanto premesso, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività

economiche sono state individuate tenendo conto tanto della ordinaria tempistica

di aggiornamento degli indici, quanto delle esigenze di rappresentare

adeguatamente la realtà dei comparti economici e di quelle derivanti dalle

evoluzioni della classificazione delle attività ATECO.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dellAgenzia delle entrate

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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1);

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, recante Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, avente ad oggetto Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dellarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge

21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, recante Disposizioni urgenti

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in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi

per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante Razionalizzazione e

semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 131055 del 17

marzo 2025, recante Approvazione di n. 172 modelli per la comunicazione dei

dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale,

da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e di un sistema di importazione dei

dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del

relativo adempimento dichiarativo”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025, recante Approvazione

degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei

comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle

attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della

territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche – periodo d’imposta

2024;

Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito

istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in Gazzetta Ufficiale

Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dellAgenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dellarticolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

29 gennaio 2026

Roma,

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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