Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2026
Prot. n.
/2026
36467
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e programma delle revisioni
degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo
d’imposta 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026
1.1. Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito,
decreto-legge), i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2026, da dichiarare da
parte dei contribuenti interessati, sono:
– quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il
periodo d’imposta 2025;
– quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2024
approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
131055 del 17 marzo 2025;
– quelli indicati nell’Allegato 1 al presente provvedimento.
1.2. In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a
partire dal periodo di imposta 2026, a seguito della relativa approvazione con
decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto
1.1.
2. Attività economiche per le quali effettuare la revisione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale
2.1. Nell’Allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è
prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 2 del decreto-legge.
2.2. Atteso quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2-bis del citato
decreto-legge, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve
tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli
stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui
si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività
economiche ATECO.
2.3. Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente e della nuova
classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1°
gennaio 2025, le attività economiche di cui al punto 2.1 sono individuate facendo
riferimento a tale classificazione.
2.4. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività
economiche elencate nell’Allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta
2026, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze.
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Motivazioni
L’articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge ha previsto che i contribuenti
cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine
di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto
dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di
determinazione del reddito utilizzato.
Tale disposizione prevede che, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si
applicano gli indici, sono individuati tali dati.
Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al
paragrafo 1, i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei
contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il
periodo di imposta 2026.
Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di
elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.
In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure
sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli
dichiarativi Redditi anche in considerazione di quanto previsto dal richiamato
articolo 9-bis ai commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge.
Al paragrafo 2, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal
citato articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge, individua le ulteriori attività
economiche, indicate nell’Allegato 2, per le quali deve essere effettuata la
revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di
approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, a partire
dall’annualità di imposta 2026.
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Al riguardo, il citato comma 2 prevede che “Gli indici sono soggetti a
revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima
revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche
per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la
revisione”.
Al termine delle elaborazioni, atteso anche che l’articolo 9–bis, comma 2-
bis del citato decreto-legge, prevede che l’attività di revisione degli indici sintetici
di affidabilità fiscale deve tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione
e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei
comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione
delle attività economiche ATECO, possono essere previsti trasferimenti di codici
di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a
revisione, ovvero accorpamenti tra indici.
Al riguardo, tenuto conto che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la
nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, le attività
economiche indicate nel presente provvedimento, per le quali è prevista la
revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo
riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.
Tanto premesso, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività
economiche sono state individuate tenendo conto tanto della ordinaria tempistica
di aggiornamento degli indici, quanto delle esigenze di rappresentare
adeguatamente la realtà dei comparti economici e di quelle derivanti dalle
evoluzioni della classificazione delle attività ATECO.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1);
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti
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in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 131055 del 17
marzo 2025, recante “Approvazione di n. 172 modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale,
da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e di un sistema di importazione dei
dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del
relativo adempimento dichiarativo”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025, recante “Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della
territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche – periodo d’imposta
2024”;
Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito
istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
29 gennaio 2026
Roma,
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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