Provvedimento Agenzia Entrate del 11.02.2026 (50913/2026)

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.   428485 del 18 dicembre 2023, avente ad oggetto “Definizione dei termini, delle   modalità e delle procedure applicative del credito d’imposta riconosciuto alle   fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a   beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in   gravi difficoltà, previste nei relativi progetti di fusione, di cui all’articolo 1,   comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Modalità per la   comunicazione di cessione del credito di cui all’articolo 1, comma 399, della   legge 29 dicembre 2022, n. 197”  


Prot. n. 50913/2026

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

428485 del 18 dicembre 2023, avente ad oggetto “Definizione dei termini, delle

modalità e delle procedure applicative del credito d’imposta riconosciuto alle

fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a

beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in

gravi difficoltà, previste nei relativi progetti di fusione, di cui all’articolo 1,

comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Modalità per la

comunicazione di cessione del credito di cui all’articolo 1, comma 399, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197”

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

prot. n. 428485 del 18 dicembre 2023

Al fine di dare attuazione alle modifiche apportate all’articolo 1, commi 398

e 399, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ad opera dell’articolo 24 della legge

2 dicembre 2025, n. 182, al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

prot. n. 428485 del 18 dicembre 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

– al paragrafo 2.1 le parole “dal 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal

2025” e dopo le parole “della legge 29 dicembre 2022, n. 197” sono aggiunte le

seguenti: “, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e

all’atto pubblico di fusione”;

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– al paragrafo 2.3 le parole “, con apposito provvedimento,” sono soppresse

e dopo le parole “per conoscenza all’ACRI” sono aggiunte le seguenti: “, per

ognuno degli anni indicati nelle delibere d’impegno annualmente”;

– al paragrafo 2.6 le parole “al versamento” sono sostituite dalle seguenti:

“all’erogazione”, le parole “, tramite provvedimento,” sono soppresse e le parole

“al mancato versamento” sono sostituite dalle seguenti: “alla mancata erogazione”;

– al paragrafo 2.7 le parole “del predetto provvedimento” sono sostituite dalle

seguenti: “dell’atto” e le parole “di cui al punto precedente” sono soppresse;

– il paragrafo 3.1 è soppresso;

– al paragrafo 3.2 le parole “a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo

stesso è stato riconosciuto” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal giorno

10 del mese successivo a quello in cui l’ACRI ha trasmesso all’Agenzia delle

entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni”;

– nei riferimenti normativi “Disciplina normativa di riferimento” è aggiunto

il seguente “Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (articolo 24);”.

2. Testo coordinato

Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni attuative concernenti il

credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le

erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle

fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà, previste nei relativi progetti

di fusione, si riporta di seguito il testo del citato provvedimento del prot. n. 428485

del 2023, coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento. Le

modifiche introdotte con il presente provvedimento sono riportate in carattere

grassetto.

Definizione dei termini, delle modalità e delle procedure applicative del credito

d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in

denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni

incorporate, che versano in gravi difficoltà, previste nei relativi progetti di fusione,

2

di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Modalità

per la comunicazione di cessione del credito di cui all’articolo 1, comma 399,

della legge 29 dicembre 2022, n. 197

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1. Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 1, comma 400,

della legge 29 dicembre 2022, n. 197, definisce i termini, le modalità e le procedure

applicative del credito d’imposta in favore delle fondazioni di cui al decreto

legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

1.2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n.

197, nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al

decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti

è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 75% delle erogazioni in

denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione, e

successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni

incorporate, le quali versino in gravi difficoltà ai sensi del successivo comma 397

del richiamato art. 1.

1.3. L’articolo 1, comma 398, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

stabilisce, altresì, che il credito d’imposta è riconosciuto fino a esaurimento delle

risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023

al 2027, secondo il criterio previsto nello stesso comma 398.

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2. Modalità di riconoscimento del credito d’imposta

2.1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti

comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (di seguito

ACRI), entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere

d’impegno ad effettuare le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 396, della legge

29 dicembre 2022, n. 197, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al

progetto di fusione e all’atto pubblico di fusione.

2.2. Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre di cui al punto

2.1, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa,

l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta

delibera d’impegno, definito secondo il criterio temporale previsto nel comma 398,

con i relativi codici fiscali ed importi.

2.3. L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel

limite massimo delle risorse annue disponibili indicate nell’articolo 1, comma 398,

della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco

di cui al punto 2.2 comunica l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a

ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, per ognuno degli anni indicati

nelle delibere d’impegno annualmente.

2.4. Successivamente all’assunzione delle delibere d’impegno e comunque

entro i sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito

d’imposta di cui al punto 2.3, le fondazioni incorporanti effettuano le erogazioni

previste nelle delibere d’impegno e trasmettono contestualmente copia della

relativa documentazione bancaria all’ACRI.

2.5. L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni

dalla ricezione della documentazione bancaria di cui al punto precedente, con

modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno

effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire

la fruizione del credito d’imposta.

2.6. Ove una fondazione non provveda all’erogazione, anche parzialmente,

l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate che, nei 15 giorni

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successivi, provvede ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta

corrispondente in misura proporzionale alla mancata erogazione.

2.7. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell’atto di annullamento,

l’Agenzia delle entrate provvede a riconoscere e a comunicare, nei limiti

dell’importo resosi disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur

avendo adottato le delibere d’impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal

riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

2.8. Successivamente e comunque entro sessanta giorni dalla

comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta alle fondazioni

precedentemente rimaste escluse, le predette fondazioni comunicano all’ACRI

l’avvenuta erogazione e trasmettono contestualmente copia della relativa

documentazione bancaria.

2.9. L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni

dalla ricezione della documentazione bancaria di cui al punto precedente, con

modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno

effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire

la fruizione del credito d’imposta. Anche per tali fondazioni trovano applicazione

le previsioni di cui al punto 2.6.

3. Modalità di fruizione del credito d’imposta

3.1. [n.d.r. soppresso in quanto l’adempimento non è più previsto dalla

disciplina attuale]

3.2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal

giorno 10 del mese successivo a quello in cui l’ACRI ha trasmesso all’Agenzia

delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni,

presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a

disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento. Nel caso in

cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare concesso, il

relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha

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trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet

dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

3.3. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3.4. Le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 398, della legge 29

dicembre 2022, n. 197, sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia

delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di

consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il

modello F24 telematico.

4. Modalità di cessione del credito d’imposta

4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le fondazioni incorporanti che hanno

ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta possono cedere i relativi crediti,

in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 29 dicembre

2022, n. 197, anche parzialmente, ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi,

senza facoltà di ulteriore cessione.

4.2. La comunicazione della cessione del credito d’imposta di cui al punto

4.1, a cura del cedente, avviene esclusivamente con le funzionalità rese disponibili

nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data

che sarà resa nota con avviso pubblicato sullo stesso sito internet dell’Agenzia.

4.3. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta, secondo gli stessi termini,

modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da

comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari con le stesse modalità

previste al punto precedente.

Motivazioni

L’articolo 24 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, ha modificato la

disciplina di cui all’articolo 1, commi 396 e seguenti, della legge 29 dicembre

2022, n. 197, che ha introdotto, in caso di operazioni di fusione poste in essere

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dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un credito

d’imposta a favore delle fondazioni bancarie incorporanti.

Tale credito d’imposta è correlato alle erogazioni in denaro previste nei

progetti di fusione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di

operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà ai sensi del

comma 397 del citato articolo 1.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485

del 18 dicembre 2023, emanato ai sensi del comma 400 dell’articolo 1 della citata

legge n. 197 del 2022, ha definito le modalità attuative del credito d’imposta,

comprese quelle relative all’esercizio della facoltà di cessione.

Con il presente provvedimento sono disposte le modifiche al citato

provvedimento del 2023, che si rendono necessarie in attuazione dell’articolo 24

della legge n. 182 del 2025.

In particolare, le modifiche riguardano le modalità con cui l’Agenzia delle

entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, l’ammontare

del credito d’imposta riconosciuto annualmente; la semplificazione delle modalità

di utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni

incorporanti che hanno effettuato le erogazioni, mediante l’eliminazione degli

adempimenti dichiarativi precedentemente previsti nel soppresso punto 3.1.

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,

comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di

statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L’amministrazione

finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e

agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in

materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo

gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è

predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del

richiamato provvedimento prot. n. 428485 del 2023.

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Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,

recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);

Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni,

recante “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11,

comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale

delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della legge

23 dicembre 1998, n. 461”;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, recante

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio

pluriennale per il triennio 2023-2025” (articolo 1, commi dal 396 al 401);

Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la

semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività

economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (articolo 24).

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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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