Provvedimento Agenzia Entrate del 03.02.2026 (42022/2026)

Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di   controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7-bis del decreto legislativo   5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale   di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”  


Prot. n. 42022/2026

Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di

controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7bis del decreto legislativo

5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale

di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

a) decreto, il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in

attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

b) decreto ministeriale”, il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle

finanze del 9 luglio 2025, recante “Modalità applicative delle disposizioni di cui

all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina

del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale;

c) regime opzionale, il regime opzionale di adozione del sistema di

controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7bis del decreto;

d) articolazioni territoriali competenti per il controllo, gli uffici Grandi

Contribuenti o gli Uffici Controlli soggetti di rilevanti dimensioni incardinati presso

le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate secondo i criteri fissati

dall’articolo 27, commi 13 e 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero gli Uffici

Controlli incardinati presso le Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate, nella

cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente che esercita

l’opzione per il regime opzionale, secondo i criteri fissati ai sensi degli articoli 58 e

59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e) uffici competenti per la ricezione delle istanze di interpello, gli uffici

individuati secondo i criteri indicati all’articolo 5, comma 2, del decreto

ministeriale;

f) Ufficio, l’unità organizzativa incardinata presso la Direzione Centrale

Grandi contribuenti e internazionale competente alla gestione delle interlocuzioni

con i soggetti aderenti al regime di Adempimento collaborativo di cui agli articoli 3

e seguenti del decreto.

2. Competenza degli Uffici

L’Ufficio è competente in via esclusiva per la ricezione della comunicazione

di adesione al regime opzionale e della relativa documentazione di cui all’articolo

2, comma 3, del decreto ministeriale nonché per la verifica dei requisiti di validità

dell’opzione ai fini dellaccesso e della permanenza nel regime di cui ai successivi

punti 4 e 5.

3. Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata

3.1. Con il presente provvedimento è approvato, unitamente alle relative

istruzioni, il “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di

controllo del rischio fiscale” (di seguito, “Modello”) da utilizzare per l’esercizio

dell’opzione di cui al citato articolo 7-bis del decreto.

3.2. Il Modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, in

formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e

presentato, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica

certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,

indicato nelle istruzioni per la compilazione del Modello.

4. Istruttoria per il riscontro dei requisiti di validità dell’opzione ai fini

dell’accesso al regime opzionale

4.1. L’Ufficio, successivamente alla presentazione del Modello, avvia la

relativa attività istruttoria secondo quanto previsto al successivo punto 4.2.

4.2. L’Ufficio verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e

controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente con le linee guida

di cui all’articolo 4, comma 1-quater, del decreto e che sia stato certificato, anche

in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti

indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti allalbo degli

avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, conformemente alle

disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di

concerto con il Ministro della Giustizia del 12 novembre 2024, n. 212.

4.3. Al termine dell’attività istruttoria svolta, l’Ufficio comunica al

contribuente, tramite posta elettronica certificata, l’esito della verifica sul riscontro

dei requisiti di validità dell’opzione entro centoventi giorni decorrenti dal

ricevimento del Modello.

4.4. In caso di richiesta di ulteriore documentazione ovvero di interventi

ritenuti necessari ai fini dell’accesso al regime opzionale, i termini di cui al punto

4.3 si intendono sospesi sino alla presentazione dell’ulteriore documentazione

all’Ufficio, ovvero sino alla presa d’atto dell’avvenuta implementazione delle

misure correttive eventualmente richieste. La mancata presentazione della

documentazione ovvero la mancata implementazione delle misure correttive entro

sei mesi dalla richiesta comportano la rinuncia del contribuente all’esercizio

dell’opzione di cui al citato articolo 7-bis del decreto.

4.5. L’Ufficio invia la comunicazione degli esiti di cui al punto 4.2. anche

alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali nella cui circoscrizione è

individuato il domicilio fiscale del contribuente. In ossequio al Protocollo d’intesa

sottoscritto tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza in data 20 gennaio

2025 in relazione all’applicazione del regime di Adempimento collaborativo, la

medesima comunicazione viene inviata al Comando GeneraleIII Reparto del

Corpo della Guardia di finanza.

5. Verifica dei requisiti di validità dell’opzione ai fini della permanenza nel

regime

5.1. Il riscontro in sede di controllo dei requisiti di validità dell’opzione ai

fini della permanenza nel regime, previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto

ministeriale, e dell’osservanza dei doveri di cui all’articolo 3, comma 1, del

medesimo decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento degli effetti premiali di

cui all’articolo 7bis, comma 2, del decreto, è effettuato dall’Ufficio di sua iniziativa

o su richiesta delle articolazioni territoriali competenti per il controllo, ai sensi del

successivo punto 6.3.

5.2. Il riscontro della mancanza o del venir meno dei requisiti di esercizio

dell’opzione ovvero dell’inosservanza dei doveri di cui all’articolo 3, comma 1, del

decreto ministeriale è comunicato alle articolazioni territoriali di cui al punto 4.5. e

al Comando GeneraleIII Reparto del Corpo della Guardia di finanza.

6.

Istanze di interpello

6.1. I contribuenti aderenti al regime opzionale presentano le istanze di

interpello, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2002, n. 212, agli uffici

competenti per la ricezione delle istanze di interpello.

6.2. Le articolazioni territoriali competenti per il controllo verificano la

corretta applicazione delle risposte rese ai soggetti aderenti al regime opzionale.

6.3. Gli esiti della verifica di cui al punto precedente sono comunicati

all’Ufficio per riscontrare la presenza delle condizioni per il riconoscimento degli

effetti premiali di cui all’articolo 7bis, comma 2, del decreto.

6.4. La Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, al fine di

garantire uniformità di indirizzo strategico e interpretativo, monitora le risposte rese

alle istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime opzionale.

Motivazioni

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in

materia di adempimento collaborativo», con l’articolo 1, comma 1, lettera e), ha

introdotto l’articolo 7bis nel decreto, che contiene disposizioni sul regime

opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.

In particolare, il citato articolo 7-bis prevede che i contribuenti che non

possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono

optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo

del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

All’esercizio di tale opzione sono collegati effetti “premiali” consistenti nella

mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni

tributarie riferite a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate con

apposita istanza di interpello presentata prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali

o comunque prima del decorso delle relative scadenze. Ciò vale a condizione che il

comportamento adottato dal contribuente sia conforme a quanto illustrato

nell’istanza di interpello e che non siano state commesse violazioni tributarie basate

su condotte simulatorie o fraudolente.

Il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025

ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui al richiamato articolo

7-bis del decreto.

Con il presente provvedimento è approvato il Modello da utilizzare per

l’esercizio dell’opzione e sono definite ulteriori modalità applicative del regime, con

particolare riguardo alla competenza degli uffici, alle modalità di presentazione

della domanda e della documentazione allegata, nonché all’attività istruttoria

finalizzata a verificare i requisiti di validità dell’opzione per l’accesso e la

permanenza nel regime opzionale.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68,

comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43

del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, avente ad oggetto Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento

delle imposte sui redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avente ad

oggetto Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei

diritti del contribuente;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto Codice in

materia di protezione dei dati personali;

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, avente ad

oggetto il “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica

certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Legge 11 marzo 2014, n. 23 recante “Delega al Governo recante disposizioni

per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita(articolo 6).

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante Disposizioni sulla

certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli

5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23(articoli 3, 4, 5, 6 e 7);

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante Misure per la crescita

e l’internazionalizzazione delle imprese;

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e

finanziaria(articolo 20, comma 1);

Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante “Disposizioni in

materia di adempimento collaborativo;

Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni integrative

e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione

e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Protocollo d’intesa in materia di adempimento collaborativo tra l’Agenzia

delle entrate e la Guardia di Finanza del 25 gennaio 2025;

Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025,

recante “Modalità applicative delle disposizioni di cui allarticolo 7-bis del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di

adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2025.

La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 3 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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