Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”
Prot. n. 42022/2026
Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di
controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7–bis del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale
di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
a) “decreto”, il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
“Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in
attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
b) “decreto ministeriale”, il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle
finanze del 9 luglio 2025, recante “Modalità applicative delle disposizioni di cui
all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina
del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”;
c) “regime opzionale”, il regime opzionale di adozione del sistema di
controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7–bis del decreto;
d) “articolazioni territoriali competenti per il controllo”, gli uffici Grandi
Contribuenti o gli Uffici Controlli soggetti di rilevanti dimensioni incardinati presso
le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate secondo i criteri fissati
dall’articolo 27, commi 13 e 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero gli Uffici
Controlli incardinati presso le Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate, nella
cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente che esercita
l’opzione per il regime opzionale, secondo i criteri fissati ai sensi degli articoli 58 e
59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) “uffici competenti per la ricezione delle istanze di interpello”, gli uffici
individuati secondo i criteri indicati all’articolo 5, comma 2, del decreto
ministeriale;
f) “Ufficio”, l’unità organizzativa incardinata presso la Direzione Centrale
Grandi contribuenti e internazionale competente alla gestione delle interlocuzioni
con i soggetti aderenti al regime di Adempimento collaborativo di cui agli articoli 3
e seguenti del decreto.
2. Competenza degli Uffici
L’Ufficio è competente in via esclusiva per la ricezione della comunicazione
di adesione al regime opzionale e della relativa documentazione di cui all’articolo
2, comma 3, del decreto ministeriale nonché per la verifica dei requisiti di validità
dell’opzione ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime di cui ai successivi
punti 4 e 5.
3. Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata
3.1. Con il presente provvedimento è approvato, unitamente alle relative
istruzioni, il “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di
controllo del rischio fiscale” (di seguito, “Modello”) da utilizzare per l’esercizio
dell’opzione di cui al citato articolo 7-bis del decreto.
3.2. Il Modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, in
presentato, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica
certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
indicato nelle istruzioni per la compilazione del Modello.
4. Istruttoria per il riscontro dei requisiti di validità dell’opzione ai fini
dell’accesso al regime opzionale
4.1. L’Ufficio, successivamente alla presentazione del Modello, avvia la
relativa attività istruttoria secondo quanto previsto al successivo punto 4.2.
4.2. L’Ufficio verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente con le linee guida
di cui all’articolo 4, comma 1-quater, del decreto e che sia stato certificato, anche
in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti
indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli
avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, conformemente alle
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di
concerto con il Ministro della Giustizia del 12 novembre 2024, n. 212.
4.3. Al termine dell’attività istruttoria svolta, l’Ufficio comunica al
contribuente, tramite posta elettronica certificata, l’esito della verifica sul riscontro
dei requisiti di validità dell’opzione entro centoventi giorni decorrenti dal
ricevimento del Modello.
4.4. In caso di richiesta di ulteriore documentazione ovvero di interventi
ritenuti necessari ai fini dell’accesso al regime opzionale, i termini di cui al punto
4.3 si intendono sospesi sino alla presentazione dell’ulteriore documentazione
all’Ufficio, ovvero sino alla presa d’atto dell’avvenuta implementazione delle
misure correttive eventualmente richieste. La mancata presentazione della
documentazione ovvero la mancata implementazione delle misure correttive entro
sei mesi dalla richiesta comportano la rinuncia del contribuente all’esercizio
dell’opzione di cui al citato articolo 7-bis del decreto.
4.5. L’Ufficio invia la comunicazione degli esiti di cui al punto 4.2. anche
alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali nella cui circoscrizione è
individuato il domicilio fiscale del contribuente. In ossequio al Protocollo d’intesa
sottoscritto tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza in data 20 gennaio
2025 in relazione all’applicazione del regime di Adempimento collaborativo, la
medesima comunicazione viene inviata al Comando Generale–III Reparto del
Corpo della Guardia di finanza.
5. Verifica dei requisiti di validità dell’opzione ai fini della permanenza nel
regime
5.1. Il riscontro in sede di controllo dei requisiti di validità dell’opzione ai
fini della permanenza nel regime, previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto
ministeriale, e dell’osservanza dei doveri di cui all’articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento degli effetti premiali di
cui all’articolo 7–bis, comma 2, del decreto, è effettuato dall’Ufficio di sua iniziativa
o su richiesta delle articolazioni territoriali competenti per il controllo, ai sensi del
successivo punto 6.3.
5.2. Il riscontro della mancanza o del venir meno dei requisiti di esercizio
dell’opzione ovvero dell’inosservanza dei doveri di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto ministeriale è comunicato alle articolazioni territoriali di cui al punto 4.5. e
al Comando Generale–III Reparto del Corpo della Guardia di finanza.
6.
Istanze di interpello
6.1. I contribuenti aderenti al regime opzionale presentano le istanze di
interpello, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2002, n. 212, agli uffici
competenti per la ricezione delle istanze di interpello.
6.2. Le articolazioni territoriali competenti per il controllo verificano la
corretta applicazione delle risposte rese ai soggetti aderenti al regime opzionale.
6.3. Gli esiti della verifica di cui al punto precedente sono comunicati
all’Ufficio per riscontrare la presenza delle condizioni per il riconoscimento degli
effetti premiali di cui all’articolo 7–bis, comma 2, del decreto.
6.4. La Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, al fine di
garantire uniformità di indirizzo strategico e interpretativo, monitora le risposte rese
alle istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime opzionale.
Motivazioni
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in
materia di adempimento collaborativo», con l’articolo 1, comma 1, lettera e), ha
introdotto l’articolo 7–bis nel decreto, che contiene disposizioni sul regime
opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
In particolare, il citato articolo 7-bis prevede che i contribuenti che non
possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono
optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
All’esercizio di tale opzione sono collegati effetti “premiali” consistenti nella
mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni
tributarie riferite a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate con
apposita istanza di interpello presentata prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali
o comunque prima del decorso delle relative scadenze. Ciò vale a condizione che il
comportamento adottato dal contribuente sia conforme a quanto illustrato
nell’istanza di interpello e che non siano state commesse violazioni tributarie basate
su condotte simulatorie o fraudolente.
Il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025
ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui al richiamato articolo
7-bis del decreto.
Con il presente provvedimento è approvato il Modello da utilizzare per
l’esercizio dell’opzione e sono definite ulteriori modalità applicative del regime, con
particolare riguardo alla competenza degli uffici, alle modalità di presentazione
della domanda e della documentazione allegata, nonché all’attività istruttoria
finalizzata a verificare i requisiti di validità dell’opzione per l’accesso e la
permanenza nel regime opzionale.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68,
comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43
del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avente ad
oggetto “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, avente ad
oggetto il “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
Legge 11 marzo 2014, n. 23 recante “Delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” (articolo 6).
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante “Disposizioni sulla
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli
5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (articoli 3, 4, 5, 6 e 7);
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante “Misure per la crescita
e l’internazionalizzazione delle imprese”;
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria” (articolo 20, comma 1);
Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante “Disposizioni in
materia di adempimento collaborativo”;
Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni integrative
e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione
e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”.
Protocollo d’intesa in materia di adempimento collaborativo tra l’Agenzia
delle entrate e la Guardia di Finanza del 25 gennaio 2025;
Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025,
recante “Modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di
adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2025.
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 3 febbraio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente