Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle Zone Logistiche Semplificate- ZLS, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica
Prot. n. 3873/2026
Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 446,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma
di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle Zone Logistiche
Semplificate- ZLS, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione dei modelli di comunicazione
1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 446,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, “legge”), i modelli di
comunicazione previsti dal comma 445, primo e secondo periodo, del citato
articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di
credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli
anni 2026, 2027 e 2028 nelle Zone Logistiche Semplificate (di seguito, “ZLS”), di
cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (di seguito, “decreto-legge”). I
modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle
imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026,
2027 e 2028, relativi al credito d’imposta ZLS.
1.2. In caso di istituzione di una nuova ZLS o di rimodulazione, in aumento
o in diminuzione, del perimetro di una ZLS già esistente, il credito di imposta di
Agenzia delle entrate – Via Giorgione, 106 – 00147 Roma – tel. 0650543282 –
cui al punto precedente è riconosciuto per gli investimenti realizzati dalla data del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha istituito la ZLS o
modificato il relativo perimetro ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 4 marzo 2024,
n. 40, e per i quali non siano stati assunti impegni giuridicamente rilevanti anteriori
a tali date.
1.3. Con la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 445, primo periodo,
della legge (di seguito, “Comunicazione”), gli operatori economici che intendono
beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13
del decreto-legge, comunicano, nel periodo indicato per ciascuno degli anni 2026,
2027 e 2028 al paragrafo 3.1, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal
1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dell’anno di
riferimento, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture
produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS, istituite ai sensi
dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (di seguito, “TFUE”), così come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione
europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni
del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final,
del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final e del 3 ottobre 2024, C(2024) 6797 final.
1.4. La comunicazione di cui all’articolo 1, comma 445, secondo periodo,
della legge (di seguito, “Comunicazione integrativa”), deve essere inviata, a pena
di decadenza dall’agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la
Comunicazione di cui al paragrafo 1.3 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro
il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la predetta Comunicazione, degli
investimenti ivi indicati.
1.5. Nella Comunicazione integrativa sono indicati anche:
a) gli acconti versati e fatturati dall’8 maggio 2024 (data di entrata in
vigore del decreto-legge e comunque non prima della data del DPCM
2
istitutivo della ZLS, o di rimodulazione del relativo perimetro, nella quale è
stato effettuato l’investimento), al 31 dicembre dell’anno antecedente a
quello del relativo investimento;
b) le acquisizioni di beni agevolati, effettuate nell’anno di riferimento
(2026, 2027 o 2028), facenti parte di investimenti di durata pluriennale
avviati a partire dal 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo
quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre del predetto anno di
riferimento.
1.6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 14, del decreto del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze del 30 agosto 2024, l’effettivo sostenimento delle
spese dichiarate nella Comunicazione integrativa, e la corrispondenza delle stesse
alle scritture contabili dell’impresa, deve risultare da apposita certificazione del
revisore dei conti dell’impresa o altro revisore abilitato.
1.7. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.
2. Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa
2.1. La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili
3. Modalità per l’invio della Comunicazione
3.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 445, primo periodo, della legge, la
Comunicazione è inviata dagli operatori economici:
• dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l’ammontare
delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di
sostenere fino al 31 dicembre 2026;
• dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l’ammontare
delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di
sostenere fino al 31 dicembre 2027;
3
• dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l’ammontare
delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di
sostenere fino al 31 dicembre 2028.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche,
direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica
della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software
3.2. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro
cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con
l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione
del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
3.3. Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa per ciascuno degli
anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei rispettivi termini di cui al
paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico,
purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. La
ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto
riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione
non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di
autenticazione del file”, “File non elaborabile”).
3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è
possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa
sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno
dell’investimento.
3.5. La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione
di cui al paragrafo 3.1 è scartata in fase di accoglienza.
3.6. La Comunicazione è scartata qualora:
4
a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio
della Comunicazione;
b) il codice attività, rientrante nella classificazione ATECO 2025, e il codice
catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B,
non corrispondano a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e risultanti nell’area riservata
del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4. Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa
4.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 445, secondo periodo, della legge la
Comunicazione integrativa è inviata dagli operatori economici:
• dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare l’avvenuta
realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno
2026;
• dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare l’avvenuta
realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno
2027;
• dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare l’avvenuta
realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno
2028.
I termini di cui al periodo precedente e quelli del paragrafo 3.1 che scadono
il sabato o in un giorno festivo sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo
ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
La Comunicazione integrativa è inviata esclusivamente con modalità
telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto
incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La
trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando
5
esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul sito internet
4.2. Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa, per
ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, alla data di scadenza dei rispettivi termini
di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio
telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.
La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo
scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di
autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il
codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).
4.3. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1, è
possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce
integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione
integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate,
relative allo stesso anno dell’investimento.
b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale
scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative
precedentemente trasmesse, con conseguente decadenza dall’agevolazione per
l’anno di riferimento, ai sensi del comma 445 dell’articolo 1 della legge.
4.4. La Comunicazione integrativa inviata successivamente ai termini di
presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di
cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative
rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte
al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni
dal rilascio dell’apposita ricevuta.
4.5. Si applica il paragrafo 3.2.
4.6. La Comunicazione integrativa è scartata qualora:
a) si verifichino le ipotesi di cui alle lettere a), e b) del paragrafo 3.6;
6
b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non
corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
c) i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto
a quelli indicati nella Comunicazione dello stesso anno;
d) non sia stato compilato il quadro C, né dichiarata l’iscrizione nell’elenco
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’articolo 1, comma 52, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, se devono essere effettuati i controlli antimafia.
5. Utilizzo del credito d’imposta
5.1. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto dei
limiti di spesa fissati per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall’articolo 1, comma 444,
della legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
5.2. Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura
spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 447, della legge, è utilizzabile a decorrere
dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al
medesimo comma 447 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda
ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa,
con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del
credito d’imposta.
5.3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito
corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture
elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile
a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale
l’Agenzia delle entrate comunica, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, il
riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale
della certificazione di cui al paragrafo 1.6, effettuata dal Centro Operativo Servizi
Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma
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447, della legge, la certificazione mediante il servizio “Consegna documenti e
Nella certificazione citata al paragrafo 1.6, in presenza di investimenti per i quali
sono stati versati e fatturati acconti dall’8 maggio 2024 (o dalla data istitutiva della
ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento), al 31 dicembre dell’anno
antecedente a quello in cui è stato realizzato l’investimento, deve essere attestato
che le spese fatturate costituiscono acconto dei predetti investimenti e la
certificazione deve essere inviata tramite il servizio di cui al periodo precedente.
5.4. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente
alla Comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta
riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 447, della legge
sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste
dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante ai sensi
dell’articolo 1, comma 447, della legge non superiore a 150.000 euro qualora detto
importo, sommato ai crediti d’imposta per gli investimenti nella ZLS degli anni
precedenti a quello di presentazione della Comunicazione integrativa spettanti allo
stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è
obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L’Agenzia delle entrate
comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non
sussistano motivi ostativi.
5.5. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti
superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il
relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha
trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate;
8
c) con la risoluzione n 10/E del 6 febbraio 2025 sono state impartite le
istruzioni per la compilazione del modello F24.
6. Controlli antimafia
6.1. Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C – Elenco
soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
6.2. Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia
risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio
dell’apposita ricevuta la Comunicazione integrativa corretta. Per le Comunicazioni
integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato
riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali
l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da
sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari
conviventi non indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate
trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante
messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice
Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito
presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
6.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo
6.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione
antimafia, una Comunicazione integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro
C, all’indirizzo di posta elettronica certificata cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.
Fino all’invio della Comunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del
credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del
presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della
Comunicazione integrativa corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto
motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al
recupero di quanto indebitamente utilizzato.
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6.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la
competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli
documentali sulla Certificazione nel caso previsto nel paragrafo 5.3.
7. Trattamento dei dati
7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell’articolo 1, comma 445, della legge, il quale
prevede, al primo periodo, che per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini
della fruizione del credito di cui all’articolo 13 del decreto-legge, gli operatori
economici presentino all’Agenzia delle entrate una Comunicazione attestante
l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che
prevedono di sostenere fino al 31 dicembre di ciascun anno. Il medesimo comma
prevede, al secondo periodo che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli
operatori economici inviano all’Agenzia delle entrate una Comunicazione
integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre di
ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, degli investimenti indicati nella
Comunicazione presentata ai sensi del predetto comma, primo periodo. L’articolo
1, comma 446, della legge, prevede che, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di Comunicazione e di
Comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e siano definite le modalità
di trasmissione telematica.
7.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.
L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al
quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,
l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché
le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
10
7.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella
Comunicazione integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:
– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale
soggetto terzo che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es.
rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
– i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che
presenta la Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito
di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio degli anni
2026, 2027 e 2028;
– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla
presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
– i dati contabili relativi al credito d’imposta;
– gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal
beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della
Comunicazione e della Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e
per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
7.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione
(articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia
delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e
riscossione.
7.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1,
lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione e
della Comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi
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di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
7.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire
la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità
di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
7.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei
diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate ed è parte integrante della Comunicazione e della Comunicazione
integrativa.
7.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla
Comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla
protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 444, della legge, ha previsto che il credito d’imposta
istituito dall’articolo 13 del decreto-legge è riconosciuto per gli anni 2026, 2027 e
2028, alle imprese che effettuano investimenti relativi all’acquisizione di beni
strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche
Semplificate – ZLS.
Le disposizioni di cui al citato articolo 13 si applicano nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 445, primo periodo, della legge, gli
operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito
d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge comunicano all’Agenzia delle
entrate l’ammontare delle spese sostenute e di quelle che prevedono di sostenere
negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo prevede, al comma 445,
12
secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori
economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del
predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia
delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’ammontare delle spese
sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge, con il presente
provvedimento sono approvati gli allegati modelli denominati “Comunicazione
per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS” e
“Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli
investimenti nelle ZLS”, con le relative istruzioni, e sono definite le relative
modalità di trasmissione telematica. I modelli di Comunicazione e di
Comunicazione integrativa e le relative istruzioni costituiscono parte integrante
del presente provvedimento.
I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere
utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta ZLS per ciascuno dei
tre anni 2026, 2027 e 2028.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
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Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto” (articolo 35);
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, avente ad
oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 3, commi 2-bis e 3);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre
2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c);
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni
urgenti per l’economia” (articolo 7, comma 1, lettera h);
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136”;
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Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” (articolo 1, comma 52);
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
(articolo 5, paragrafo 1, lettera f); articolo 6, paragrafo 3, lettera b); articolo 28;
articolo32; articolo 35);
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”
(articolo 1, commi da 61 a 65-bis);
Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli
eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (articolo 7);
Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
29 febbraio 2024;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40,
recante il “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi
dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
politiche di coesione” (articolo 13);
Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze 30 agosto 2024,
recante “Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS”;
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Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”
(articolo 1, commi da 444 a 447).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma,30 gennaio 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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